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Art. 5

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 19 cpv. 1 lett. b, 25 cpv. 3 e 69 lett. b LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci presso l’ufficio doganale:
    1. in caso di introduzione della merce nel territorio doganale: al più presto il giorno lavorativo precedente;
    2. in caso di asportazione della merce dal territorio doganale: al più presto quattro giorni lavorativi prima.1
  2. Le merci che possono essere importate o esportate solo in quantità limitate (contingenti doganali) possono essere dichiarate al più presto il giorno in cui sono presentate in dogana. L’ufficio doganale può prevedere ulteriori restrizioni al fine di garantire il rispetto della legislazione doganale e dei disposti federali di natura non doganale.
  3. Se la dichiarazione doganale è presentata prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale, l’importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato delle merci nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 20 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4933).

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