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Art. 4

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 25 cpv. 1 LD)

  1. Le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente devono essere dichiarate presso l’ufficio doganale dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana.
  2. L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.

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