(art. 40 cpv. 1 nonché 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
Lo sgombero delle merci è autorizzato sulla base:
- della liberazione elettronica da parte dell’ufficio doganale di controllo o del documento di riferimento indicato nel rapporto d’accettazione, dopo un intervento dell’ufficio doganale ai sensi dell’articolo 108 o 112 OD;
- di una prova della regolare imposizione, negli altri casi.