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Art. 41

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 40 cpv. 1 nonché 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

Lo sgombero delle merci è autorizzato sulla base:

  1. della liberazione elettronica da parte dell’ufficio doganale di controllo o del documento di riferimento indicato nel rapporto d’accettazione, dopo un intervento dell’ufficio doganale ai sensi dell’articolo 108 o 112 OD;
  2. di una prova della regolare imposizione, negli altri casi.

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