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Art. 40

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 25 cpv. 1, 35 nonché 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. Dopo la comunicazione del risultato della selezione, lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve presentare all’ufficio doganale di controllo i documenti di cui all’articolo 17 o 17a :1
    1. prima del controllo doganale, in caso di intervento dell’ufficio doganale di controllo ai sensi dell’articolo 108 o 112 OD;
    2. al più tardi il giorno lavorativo seguente la comunicazione del risultato della selezione, negli altri casi.
  2. Se le condizioni d’esercizio lo consentono, nei casi di cui al capoverso 1 lettera b l’ufficio doganale di controllo può, su richiesta, prorogare il termine.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 10 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 219).

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