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Art. 1

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 8 cpv. 2 lett. m LD; art. 29 OD)

Sono considerate materiale bellico della Confederazione e materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni le merci destinate alla difesa nazionale, alla protezione della popolazione in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati nonché alla relativa formazione, nella misura in cui tali merci:

  1. sono acquistate dalla Confederazione, dai Cantoni o da imprese parastatali e dichiarate per l’immissione in libera pratica;
  2. non servono esclusivamente ai bisogni dell’Amministrazione; e
  3. non sono importate allo scopo di essere vendute nel territorio doganale.

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