Torna alla legge

Allegato 2

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 182 cpv. 2)

Merci sensibili

Per merci sensibili s’intendono:

  1. .
  2. animali e piante, parti di tali animali o piante, nonché loro derivati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 4 settembre 20131sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
  3. materiale bellico conformemente all’articolo 5 della legge federale del 13 dicembre 19962sul materiale bellico;
  4. armi, accessori di armi e munizione conformemente all’articolo 4 della legge del 20 giugno 19973sulle armi;
  5. le seguenti merci conformemente alla legge del 9 ottobre 19864sulla tariffa delle dogane: – bevande alcoliche delle voci di tariffa 2204–2208, – tabacchi manufatti delle voci di tariffa 2402 e 2403, – biglietti di banca e titoli della voce di tariffa 4907, – monete della voce di tariffa 7118, – perle, diamanti, pietre preziose, pietre semipreziose, metalli preziosi e placcati di metalli preziosi nonché lavori di queste materie (ex capitolo della tariffa doganale 71), – minuteria e gioielleria (ex capitolo della tariffa doganale 71), – autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 8711, – articoli di orologeria della voce di tariffa 9101, – pendole e pendolette di metalli preziosi e placcati di metalli preziosi delle voci di tariffa 9103 e 9105, – mobili delle voci di tariffa 9401 e 9403, – oggetti d’arte, da collezione e di antichità delle voci di tariffa 9701–9706;
  6. merci tassate all’esportazione conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LD;
  7. materiali nucleari e scorie radioattive conformemente all’articolo 3 lettere h e i della legge federale del 21 marzo 20035sull’energia nucleare;
  8. stupefacenti conformemente all’articolo 1 della legge del 3 ottobre 19516sugli stupefacenti;
  9. precursori e altre sostanze chimiche conformemente agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza Swissmedic dell’8 novembre 19967sui precursori;
  10. medicamenti conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 15 dicembre 20008sugli agenti terapeutici;
  11. materie esplosive, mezzi d’innesco, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 7a della legge federale del 25 marzo 19779sugli esplosivi;
  12. beni conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 25 giugno 199710sul controllo dei beni a duplice impiego;
  13. merci per le quali il Consiglio federale ha emanato misure coercitive conformemente all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale11e all’articolo 2 della legge del 22 marzo 200212sugli embarghi;
  14. beni culturali conformemente all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200313sul trasferimento dei beni culturali.

Footnotes

  1. RS 453.0

  2. RS 514.51

  3. RS 514.54

  4. RS 632.10

  5. RS 732.1

  6. RS 812.121

  7. [RU 1997 211, 2001 31593160, 2005 4839, 2010 1239.RU 2011 2561art. 86]. Vedi ora l’O del 25 mag. 2011 sul controllo degli stupefacenti (RS 812.121.1 ).

  8. RS 812.21

  9. RS 941.41

  10. RS 946.202.1

  11. RS 101

  12. RS 946.231

  13. RS 444.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.