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Art. 242

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 48a cpv. 1 LOGA1) Il DFF è autorizzato ad approvare convenzioni riguardanti uffici a controlli nazionali abbinati conformemente ai seguenti accordi internazionali:

  1. Convenzione del 1° giugno 19612tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
  2. Convenzione del 2 settembre 19633tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
  3. Convenzione del 28 settembre 19604tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio;
  4. Convenzione dell’11 marzo 19615tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. RS 0.631.252.913.690

  3. RS 0.631.252.916.320

  4. RS 0.631.252.934.95

  5. RS 0.631.252.945.460

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