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Art. 241

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 48a cpv. 1 LOGA1) Il DFF è autorizzato ad approvare le modifiche di allegati e appendici dei seguenti trattati internazionali:

  1. Convenzione internazionale del 21 ottobre 19822sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere;
  2. Convenzione internazionale del 18 maggio 19733per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali;
  3. Convenzione del 26 giugno 19904relativa all’ammissione temporanea;
  4. Convenzione doganale del 6 dicembre 19615concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci;
  5. Convenzione doganale del 2 dicembre 19726concernente i contenitori;
  6. Convenzione doganale del 4 giugno 19547concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
  7. Convenzione doganale del 18 maggio 19568concernente l’importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili;
  8. Convenzione doganale del 14 novembre 19759concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR;
  9. Convenzione doganale del 18 maggio 195610concernente l’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali;
  10. Protocollo d’emendamento del 26 giugno 199911della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali.

Footnotes

  1. L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010 ).

  2. RS 0.631.122

  3. RS 0.631.20

  4. RS 0.631.24

  5. RS 0.631.244.57

  6. RS 0.631.250.112

  7. RS 0.631.251.4

  8. RS 0.631.251.7

  9. RS 0.631.252.512

  10. RS 0.631.252.52

  11. RS 0.631.21

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