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Art. 225

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 102 LD)

  1. Per perquisizione personale s’intende la ricerca di cose, mezzi di prova o tracce sull’intera superficie del corpo e nelle cavità del corpo, eccettuate le parti intime. Per parti intime s’intendono le zone vaginale e anale.
  2. Per visita personale s’intende ogni visita più approfondita, segnatamente delle parti intime o con l’ausilio di radiografie.
  3. Una perquisizione personale e una visita personale devono aver luogo lontano da luoghi pubblici. Sono ammesse eccezioni se incombe un pericolo.
  4. La perquisizione personale e la visita personale devono essere eseguite in maniera quanto possibile discreta.

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