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Art. 224

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 101 cpv. 1 LD)

  1. La persona intercettata deve su richiesta:
    1. indicare i suoi dati personali;
    2. presentare i documenti portati con sé;
    3. mostrare le cose che essa porta con sé.
  2. La persona intercettata può essere portata a un ufficio doganale o a un altro servizio adeguato, se:
    1. la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto; o
    2. esistono dubbi circa l’esattezza delle sue indicazioni, l’autenticità dei suoi documenti di legittimazione o la proprietà legittima di veicoli o altre cose.

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