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Art. 204

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 78 LD)

  1. Se il debitore doganale muore, l’UDSC invita il fideiussore al pagamento del credito conformemente all’articolo 200 lettere a, b e d e dichiara il credito al momento dell’allestimento dell’inventario dell’eredità.
  2. Se il fideiussore muore, l’obbligo derivante dalla fideiussione passa agli eredi. L’UDSC dichiara il credito di cui all’articolo 200 lettere a, b e d al momento dell’allestimento dell’inventario dell’eredità.

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