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Art. 203

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 78 LD)

  1. L’UDSC dichiara all’amministrazione del fallimento i crediti doganali, se:
    1. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore doganale; o
    2. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del fideiussore ed esistono crediti doganali nei confronti di questa persona.
  2. Se l’UDSC rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell’obbligazione doganale. Rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento.
  3. In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida.

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