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Art. 194

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 76 cpv. 4 LD)

  1. La garanzia ammonta:
    1. per merci di gran consumo depositate: al 100 per cento dei tributi doganali;
    2. 1 per l’AEO: al massimo al 10 per cento dei tributi doganali;
    3. negli altri casi: al 25 per cento almeno dei tributi doganali.
  2. Per transiti internazionali, l’ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

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