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Art. 188

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 74 cpv. 3 LD)

  1. Per importi indebitamente riscossi o indebitamente restituiti s’intendono importi che non sono stati riscossi conformemente al diritto doganale.
  2. Il DFF determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse rimunerativo.
  3. Non è versato alcun interesse rimunerativo per:
    1. le merci estere di ritorno;
    2. le restituzioni al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo;
    3. la garanzia mediante fideiussione di crediti doganali fissati condizionatamente in:
    1. regime di transito, 2. regime di deposito doganale per depositi destinati a merci di gran consumo, 3. regime di ammissione temporanea; d. la restituzione di depositi in contanti, ad eccezione di quelli nell’ambito di imposizioni provvisorie allestite d’ufficio dall’UDSC.

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