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Art. 187

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 74 cpv. 2 LD)

  1. Il DFF determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse di mora.
  2. L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta, rinunciare alla riscossione dell’interesse di mora se, a causa della situazione del debitore doganale, il pagamento comporterebbe notevoli difficoltà economiche o sociali.

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