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Art. 184

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 66 cpv. 1 LD)

  1. L’inventario deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. genere del documento doganale precedente con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;
    2. data dell’immissione in deposito;
    3. 1 nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate;
    4. Paese d’origine o, per merci d’esportazione, il Paese di destinazione;
    5. designazione delle merci;
    6. indicazioni necessarie per l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;
    7. particolari unità di misura e peso, nonché caratteristiche relative all’identità a dipendenza del genere di merce depositata, come numero di pezzi, dimensioni, carato, numeri di fabbricazione;
    8. valore della merce depositata;
    9. genere del documento doganale successivo con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;
    10. segni, numeri, quantità di pezzi d’imballaggio;
    11. 2 massa lorda e massa netta; l’UDSC può, su richiesta, dispensare il depositario dall’obbligo di rilevare la massa lorda o la massa netta;
    12. precedente prova dell’origine;
    13. eventualmente carattere comune T-2 ai sensi della Convenzione del 20 maggio 19873relativa ad un regime comune di transito;
    14. trattamenti ai quali è sottoposta la merce;
    15. luogo di deposito;
    16. data dell’uscita dal deposito;
    17. 4 nome e indirizzo del depositante originario se all’interno di un deposito franco doganale la merce è ripresa da un altro depositante per l’immagazzinamento.
  2. L’inventario deve essere tenuto elettronicamente.5
  3. Dall’inventario deve poter essere accertato in ogni momento l’attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale. Su richiesta dell’UDSC, il depositario deve presentare l’inventario senza indugio. 3bis. Su richiesta, il depositario deve presentare l’inventario all’UDSC. L’UDSC definisce la forma e lo standard minimo per il formato dei file.6
  4. Se il depositario non tiene o non tiene in maniera regolare gli inventari oppure non può presentare l’inventario senza indugio, i locali sono posti sotto sigillo e ulteriori immissioni o uscite di merci sono vietate sino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare.
  5. I capoversi 1–4 si applicano anche ai depositanti ai quali spetta l’obbligo di tenere l’inventario.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  3. RS 0.631.242.04

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

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