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Art. 183

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 66 cpv. 1 e 2 LD)1

  1. L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni:2
    1. nomi, indirizzi e ramo d’attività dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti;
    2. recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all’estero;
    3. 3 nome e indirizzo della persona che tiene l’inventario.
  2. L’elenco deve essere tenuto elettronicamente.4
  3. Su richiesta, il depositario deve presentare senza indugio l’elenco all’UDSC per via elettronica. L’UDSC definisce lo standard minimo per il formato dei file.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

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