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Art. 172

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 60 cpv. 2 LD)

L’autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. regime del perfezionamento passivo da applicare;
  2. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
  3. organo di sorveglianza competente;
  4. designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è esportata per il perfezionamento;
  5. descrizione del perfezionamento;
  6. entità della riduzione dei tributi doganali o della franchigia doganale;
  7. prescrizioni sulla riscossione dei tributi per i prodotti perfezionati trasportati nel territorio doganale;
  8. oneri, segnatamente termini per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale e per la conclusione del regime del perfezionamento passivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.

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