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Art. 171

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 60 cpv. 2 LD)

  1. L’autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo è rilasciata a persone che:
    1. hanno sede o domicilio nel territorio doganale; e
    2. offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.
  2. L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

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