L’autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo è rilasciata a persone che:
hanno sede o domicilio nel territorio doganale; e
offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.
L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051). ↩
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