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Art. 166

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 59 cpv. 2 LD)

L’autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. regime da applicare per il perfezionamento attivo;
  2. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
  3. organo di sorveglianza competente;
  4. designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è trasportata in territorio doganale per essere perfezionata;
  5. descrizione del perfezionamento;
  6. entità della riduzione doganale o della franchigia doganale;
  7. prescrizioni per la riscossione dei tributi per scarti e prodotti secondari risultanti dal perfezionamento;
  8. oneri, segnatamente termini per l’esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.

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