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Art. 161

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 56 cpv. 2 LD)

  1. Non sono ammesse lavorazioni che:
    1. comportano il rischio di contraffazione; o
    2. possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
  2. L’UDSC può vietare la lavorazione di merci che potrebbe pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.

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