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Art. 160

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 56 cpv. 2 LD)

  1. Per lavorazioni ammesse s’intendono quelle che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, nonché l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.
  2. La Direzione generale delle dogane può autorizzare, in casi motivati, lavorazioni più estese ai sensi dell’articolo 40 lettera b.

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