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Art. 140

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 e 2 LD)

  1. L’esercente dell’aerodromo deve provvedere segnatamente affinché:
    1. tutti gli atterraggi e i decolli di aeromobili, che provengono dal territorio doganale estero o si dirigono verso il territorio doganale estero, siano notificati anticipatamente all’ufficio doganale competente;
    2. le procedure doganali per persone e merci siano sufficientemente separate;
    3. tutte le persone interessate siano sufficientemente informate.
  2. L’UDSC fissa per ogni aerodromo doganale gli obblighi risultanti dal capoverso 1.

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