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Art. 139

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. Nell’allestimento e nella ristrutturazione come pure nell’esercizio di aerodromi doganali occorre tener conto delle esigenze della vigilanza doganale e del controllo doganale.
  2. I progetti, che riguardano la procedura d’imposizione doganale e il confine doganale, devono essere sottoposti preliminarmente per approvazione all’UDSC.

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