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Art. 137

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD) Le merci estere non devono essere dichiarate per il regime di transito, se sono trasportate senza approdo intermedio tra il confine doganale e uno dei punti d’approdo doganali che si trovano tra il confine doganale e Rheinfelden o in direzione opposta.

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