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Art. 136

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare senza indugio alla centrale di zona della Direzione della navigazione renana il battello merci in entrata nel territorio doganale o in uscita dallo stesso.
  2. La centrale di zona deve trasmettere il giorno lavorativo seguente all’ufficio doganale tutte le notifiche dei battelli merci entrati e usciti.
  3. La notifica deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
    1. data del passaggio di frontiera;
    2. nome, numero ufficiale e Paese d’immatricolazione del battello;
    3. peso lordo approssimativo del carico;
    4. eventualmente numero dei container caricati;
    5. designazione delle merci, usuale nel commercio;
    6. località di trasbordo prevista.

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