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Art. 133

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. Se, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un battello deve attraccare al di fuori di un punto d’approdo doganale, dopo l’approdo il conduttore del battello deve informare senza indugio l’ufficio doganale più vicino.
  2. Modifiche del carico possono essere apportate solo con l’autorizzazione previa dell’ufficio doganale.
  3. Se, a causa di un pericolo incombente, occorre procedere subito allo scarico della merce, il conduttore del battello deve informare il più rapidamente possibile l’ufficio doganale.

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