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Art. 132

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. L’impresa di navigazione deve notificare all’UDSC i viaggi non regolari nel traffico transfrontaliero delle persone al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.
  2. È considerato transfrontaliero ogni traffico delle persone in cui il battello approda in territorio doganale estero.
  3. L’impresa di navigazione deve notificare senza indugio all’UDSC quando un viaggio notificato non è eseguito.
  4. L’UDSC conviene con l’impresa di navigazione la forma e il contenuto della notifica.

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