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Art. 116

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. c LD)1

  1. Nel traffico regionale, l’UDSC può autorizzare, su richiesta scritta, per carichi di merci di genere unitario come asfalto, ghiaia, malta, segatura, legname in tronchi e allumina la dichiarazione collettiva periodica, se:
    1. l’importazione o l’esportazione ha luogo regolarmente e attraverso lo stesso ufficio doganale; e
    2. la gestione degli affari dell’ufficio doganale la consentono.
  2. L’UDSC decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.2
  3. Essa designa nell’autorizzazione le merci alle quali è applicabile la dichiarazione collettiva periodica.
  4. Dalla dichiarazione collettiva periodica sono escluse segnatamente merci:
    1. che sottostanno a un obbligo d’autorizzazione;
    2. per le quali esistono contingenti doganali.
  5. Il titolare dell’autorizzazione deve prestare all’UDSC una garanzia per i tributi presumibilmente dovuti per ciascun periodo di conteggio.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

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