(art. 42 cpv. 1 lett. c LD)1
- Nel traffico regionale, l’UDSC può autorizzare, su richiesta scritta, per carichi di merci di genere unitario come asfalto, ghiaia, malta, segatura, legname in tronchi e allumina la dichiarazione collettiva periodica, se:
- l’importazione o l’esportazione ha luogo regolarmente e attraverso lo stesso ufficio doganale; e
- la gestione degli affari dell’ufficio doganale la consentono.
- L’UDSC decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.2
- Essa designa nell’autorizzazione le merci alle quali è applicabile la dichiarazione collettiva periodica.
- Dalla dichiarazione collettiva periodica sono escluse segnatamente merci:
- che sottostanno a un obbligo d’autorizzazione;
- per le quali esistono contingenti doganali.
- Il titolare dell’autorizzazione deve prestare all’UDSC una garanzia per i tributi presumibilmente dovuti per ciascun periodo di conteggio.