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Art. 66a

611.0LFCFederal Act1 mag 2006Fonte originale
  1. Il diritto anteriore resta applicabile:
    1. all’esecuzione dell’ultimo preventivo adottato prima dell’entrata in vigore della presente modifica;
    2. alla preparazione, alla presentazione e all’approvazione del relativo consuntivo.
  2. Per le unità amministrative gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale secondo l’articolo 44 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale proroga fino all’entrata in vigore della presente modifica i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015. All’atto della proroga il Consiglio federale può:
    1. adeguare i mandati di prestazione alle mutate condizioni;
    2. rinunciare alla consultazione delle commissioni parlamentari competenti prevista nell’articolo 44 capoverso 3 LOGA.

Footnotes

  1. RS 172.010

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