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Art. 66

611.0LFCFederal Act1 mag 2006Fonte originale
  1. Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi.
  2. L’articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell’esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

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