Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi.
L’articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell’esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
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