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Art. 62

611.0LFCFederal Act1 mag 2006Fonte originale
  1. L’AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato. Tali capitali devono essere inclusi nei beni patrimoniali.
  2. L’acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d’investimento.
  3. I capitali di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto normativo, possono essere investiti conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.

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