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Art. 61

611.0LFCFederal Act1 mag 2006Fonte originale
  1. Fatte salve disposizioni derogatorie contenute in altre leggi federali, l’AFF può aggregare alla tesoreria centrale, per l’amministrazione delle loro liquidità, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria.
  2. L’AFF e l’unità amministrativa aggregata definiscono di comune intesa i particolari dell’aggregazione.

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