Torna alla legge

Art. 53

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 29 LArm)

  1. L’autorità cantonale competente esercita il controllo sulla fabbricazione, la modifica e la trasformazione, nonché sull’acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
  2. Controlla in particolare, almeno una volta ogni due anni, che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge sulle armi, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali commerciali stabilite dal DFGP, nonché alle condizioni e agli oneri relativi all’autorizzazione.
  3. L’Ufficio centrale Armi esercita, nell’ambito delle sue competenze, il controllo relativo all’introduzione nel territorio svizzero e all’esportazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, munizioni ed elementi di munizioni.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.