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Art. 52

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 40 cpv. 2 LArm)

  1. Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:
    1. prova la sua identità;
    2. ha l’esercizio dei diritti civili;
    3. gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
    4. gode di buona reputazione;
    5. dà prova delle particolari capacità previste dalla legge sulle armi.
  2. Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.1
  3. I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

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