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Art. 50

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 27a LArm)

  1. L’Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l’autorizzazione quadro di cui all’articolo 27a capoverso 2 LArm.
  2. L’autorizzazione quadro disciplina in particolare:
    1. l’esercizio di funzioni di sicurezza negli aeroporti;
    2. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
    3. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
    4. la protezione delle succursali.
  3. Sulla base dell’autorizzazione quadro, l’Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie.

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