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Art. 49

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 27 cpv. 5 LArm)

  1. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.
  2. Nell’ambito di visite o passaggi ufficiali annunciati, fedpol rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di sicurezza con mandato statale.

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