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Art. 43

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 23 LArm)

Sono esentati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione di cui agli articoli 21 e 25 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane:

  1. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali se le armi, le parti essenziali di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 19902relativa all’ammissione temporanea;
  2. gli agenti di sicurezza incaricati da Stati esteri nell’ambito di visite ufficiali annunciate se introducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
  3. gli agenti di sicurezza incaricati dalla Svizzera nell’ambito di visite ufficiali annunciate all’estero se reintroducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
  4. 3 i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
  5. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e che introducono le stesse armi che avevano esportato a tale scopo;
  6. le persone che comprovano di impiegare le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e che in seguito riesporteranno le medesime.

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. RS 0.631.24

  3. Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

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