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Art. 42

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 25a LArm)

Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero:

  1. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali accreditati in Svizzera;
  2. i membri di forze armate estere nell’ambito del protocollo militare;
  3. gli agenti di sicurezza con mandato statale nell’ambito di visite ufficiali annunciate;
  4. 1 i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
  5. 2 i membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali.

Footnotes

  1. Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

  2. Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

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