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Art. 40

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 25a LArm)

  1. Chiunque intende introdurre temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) nel territorio svizzero, deve presentare, insieme alla domanda di cui all’articolo 39, la carta europea d’arma da fuoco.
  2. Se rilasciata, l’autorizzazione è iscritta nella carta europea d’arma da fuoco. È valida un anno e dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di tre armi al massimo e delle relative munizioni.
  3. I cacciatori e i tiratori non necessitano di un’autorizzazione se sono in grado di dimostrare il motivo del viaggio, segnatamente mediante un invito a un evento di caccia o sportivo, e se le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d’arma da fuoco
  4. 1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

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