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Art. 39

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 25 cpv. 1 e 2bisLArm)1

  1. La domanda di autorizzazione per l’introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:
    1. 2 l’originale del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l’oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessario tale permesso;
    2. 3
    3. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
    4. l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9a LArm.
  2. L’autorizzazione consente l’introduzione simultanea nel territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  3. Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

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