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Art. 31f

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 18b LArm)

Sulle unità elementari d’imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile:

  1. il numero d’identificazione della fornitura;
  2. la designazione del fabbricante;
  3. il calibro;
  4. il tipo di munizioni.

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