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Art. 31e

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 18a LArm)

  1. Il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco deve essere chiaro e permanente ed essere apposto in modo che non possa essere rimosso senza lasciare segni evidenti.
  2. Sono ammesse tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di truciolo che consentono di soddisfare tali requisiti.
  3. Se l’impugnatura, il telaio, il castello di culatta oppure la parte superiore o inferiore del medesimo è fatto di un materiale non metallico che non può essere contrassegnato conformemente ai requisiti mediante impressione o incisione, il contrassegno può essere apposto su una targhetta metallica. La targhetta metallica deve essere incorporata nella parte essenziale in modo che:
    1. non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e
    2. la sua rimozione danneggi la parte essenziale e lasci segni evidenti.
  4. La dimensione minima dei caratteri è di 1,6 mm. L’autorità competente può autorizzare eccezioni.
  5. La profondità minima del contrassegno è di 0,0762 mm.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 22 lug. 2025 (RU 2025 427).

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