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Art. 32k

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale

Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all’Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa:

  1. l’identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
  2. l’identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
  3. l’acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.

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