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Art. 32j

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. .1
  2. I servizi competenti dell’amministrazione militare comunicano all’Ufficio centrale:
    1. l’identità e il numero AVS delle persone cui al proscioglimento dall’obbligo militare è stata ceduta in proprietà un’arma, nonché il tipo e il numero dell’arma;
    2. l’identità e il numero AVS delle persone cui, in base alla legislazione militare, l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito.2

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I della LF del 23 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 45516775;FF 2011 4077).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831;FF 2014 277).

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