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Art. 30b

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale

Le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque:

  1. mediante l’uso di armi mette in pericolo se stesso o terzi;
  2. facendo uso di armi minaccia sé stesso o terzi.

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