Torna alla legge

Art. 30a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. L’autorità che rifiuta un’autorizzazione comunica la decisione di rifiuto all’Ufficio centrale indicandone i motivi.
  2. L’autorità che revoca un’autorizzazione comunica la decisione di revoca all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e all’Ufficio centrale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.