Torna alla legge

Art. 18b

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.1
  2. Ogni unità elementare d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 45516775;FF 2011 4077).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.