Torna alla legge

Art. 18a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identificazione e tracciabilità.1. .2
  2. Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno.
  3. Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici.
  4. Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 45516775;FF 2011 4077).

  2. Per. abrogato dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2019 2415, 2020 2953;FF 2018 1555).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.