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Allegato 5

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale

(art. 225)

Disposizioni transitorie

Osservazioni preliminariNella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d’applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.

Disposizioni transitorie

CifraABCDE
ArticoloContenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorioPeriodo
transitorio a partire
dalla data
dell’entrata
in vigore
Campo d’applicazione
della disposizione transitoria
Condizioni durante il periodo transitorio
1Art. 26 cpv. 1Divieto di utilizzare metodi di riproduzione per rimediare a una carenza nella naturale capacità di riproduzione5 anni
2Art. 27Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale da parte di specialisti5 anni
3Art. 31 cpv. 1Formazione in agricoltura per chi accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito5 anni
4Art. 31 cpv. 4Attestato di competenza per chi detiene o accudisce meno di 10 unità di bestiame grosso, bovini, suini, ovini, caprini, equidi, lama, alpaca, conigli o volatili5 anni
5Art. 31 cpv. 5Attestato di competenza per la detenzione professionale di oltre 11 equidi5 anni
6Art. 32 in combinato disposto con l’art. 224Castrazione di lattonzoli senza anestesiaFino al 31.12.2009
7Art. 35 cpv. 3Divieto di installare nuove poste con gioghi elettrici5 anni
8Art. 35 cpv. 4 lett. cUtilizzo di trasformatori autorizzati5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
9Art. 37 cpv. 1Accesso all’acqua per i vitelli5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
10Art. 37 cpv. 4Alimentazione ricca di fibre grezze per i vitelli da ingrasso5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
11Art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1, tabella 2Settore di riposo per gli altri bovini5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008La superficie al suolo deve essere di: 1,80 m2per ogni animale fino a 200 kg; 2,0 m2per ogni animale fino a 300 kg; 2,3 m2per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m2per ogni animale di oltre 400 kg.
12Art. 39 cpv. 3Divieto di tenere i bovini da ingrasso di oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera profonda5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
13Art. 40 cpv. 1Uscita durante il periodo di foraggiamento invernale5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 che beneficiano di una deroga
14Art. 40 cpv. 3Separazione dei vitelli in caso di stabulazione fissa delle madri o delle nutrici5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
15Art. 41 cpv. 2 secondo periodoBordo rialzato nei box di riposo per i bovini5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
16Art. 41 cpv. 3Ricovero degli animali partorienti in una zona speciale nelle stalle a stabulazione libera5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
17Art. 44Esigenze comportamentali dei suini5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
18Art. 45 cpv. 1Accesso all’acqua per i suini5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
19Art. 47 cpv. 1 in combinato disposto con l’allegato 1 tabella 3 cifre 31 e 32Superficie globale e superficie di riposo per i suini10 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perforati e per i box con area di defecazione esterna, la superficie globale per ogni animale deve essere di:
0,30 m 2 per i suinetti svezzati fino a 25 kg;
0,45 m 2 per i suinetti di 25–60 kg;
0,65 m 2 per i suini di 60–110 kg;
1,3 m 2 per le scrofe.
Nei box di allevamento dei suinetti solo due terzi della superficie possono avere i pavimenti perforati (con fenditure o fori).
20Art. 49 cpv. 2Evitare tra i suini il reciproco allontanamento dal trogolo durante il pasto15 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
21Art. 52 cpv. 1Divieto di stabulazione fissa per gli ovini10 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 20081. Gli ovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. 2. Non possono essere tenuti legati ininterrottamente per oltre due settimane. 3. L’uscita in inverno deve essere concessa entro il 1° settembre 2010
22Art. 55 cpv. 1Uscita per i caprini tenuti legati2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
23Art. 55 cpv. 3Settore di riposo con lettiera per i caprini2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
24Art. 59 cpv. 1Divieto di stabulazione fissa per gli equidi5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
25Art. 59 cpv. 3Contatto sociale per gli equidi5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
26Art. 61 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1 tabella 7Aree d’uscita per gli equidi5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
27Art. 61 cpv. 4Uscita per le giumente d’allevamento con puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
28Art. 61 cpv. 5Uscita per gli equidi utilizzati5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008Su richiesta del detentore di animali, l’autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1° luglio 2001 non oltre il 1° settembre 2023 se: 1. l’area d’uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. di norma gli equidi vengono utilizzati ogni giorno; 3. l’azienda conta più di 10 equidi; e 4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza.
29Art. 63Divieto dell’uso di filo spinato2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
30Art. 66 cpv. 2Lettiera sul pavimento del pollaio su almeno il 20 per cento della superficie calpestabile dai volatili domestici2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
31Art. 66 cpv. 3 lett. cPosatoi sopraelevati per gli animali d’allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore, per le faraone e i piccioni domestici2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
32Art. 66 cpv. 3 lett. d ed ePossibilità di nuotare per anatre e oche, possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
33Art. 68 cpv. 1Formazione prima dell’acquisto di un cane2 anni
34Art. 68 cpv. 2Formazione dopo l’acquisto di un cane2 anni
35Art. 72 cpv. 5Schermi nei box e nei canili per i cani5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
36Art. 85 cpv. 2Formazione specifica per una specie animale in piccole aziende detentrici di animali selvatici5 anni
37Art. 85 cpv. 3Formazione in piccole aziende private detentrici di animali selvatici5 anni
38Art. 97Formazione per le persone che si occupano di pesci e decapodi5 anni
39Art. 117Requisiti per i locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
40Art. 119 cpv. 2 e 3Detenzione di specie animali diverse nello stesso locale, detenzione in gruppo2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gatti
41Art. 150Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame5 anni
42Art. 159 cpv. 1 terzo periodoAssi trasversali sulle rampe per il trasporto di animali2 anni
43Art. 165 cpv. 1 lett. hGriglia sui veicoli di trasporto e i rimorchi2 anniVeicoli e rimorchi esistenti il 1° settembre 2008
44Art. 177 cpv. 2–4Formazione e aggiornamento del personale del macello5 anniDurante il periodo transitorio nelle aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per cento del personale.
45Art. 203 cpv. 1Formazione dei formatori2 anniFormazione per i detentori di cani
46Art. 203 cpv. 2Riconoscimento dei corsi per formatori2 anniFormazione per i detentori di cani
47Art. 205 lett. cAttestazione del controllo esterno di qualità per i centri di formazione2 anniFormazione per i detentori di cani
48Allegato 1 tabella 1 cifre 1 e 32Dimensioni (lunghezza e larghezza) per animali giovani in stabulazione fissa e per vacche in stabulazione fissa o in gruppo5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 le cui poste o i cui box di riposo non raggiungono le dimensioni seguentiPer gli animali giovani in posta corta con un peso tra 301 e 400 kg: – larghezza di 90 cm e lunghezza di 145 cm; per gli animali giovani in posta corta di oltre 400 kg: – larghezza di 100 cm e lunghezza di 155 cm; per le vacche con un’altezza al garrese di oltre 130 cm: – in posta corta:
larghezza di 110 cm e lunghezza di 165 cm; – in posta media:
larghezza di 110 cm e lunghezza di 200 cm; – box di riposo contro parete:
larghezza di 120 cm e lunghezza di 240 cm; – box contrapposti:
larghezza di 120 cm e lunghezza di 220 cm.
49Allegato 1 tabella 3 cifra 21Dimensione delle gabbie per scrofe5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008Non oltre un terzo delle gabbie può misurare 55 cm × 170 cm.
50Allegato 1 tabella 3 cifra 31 e osservazione 7Superficie per i verri e lunghezza del box5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
51Allegato 1 tabella 4 cifre 21 e 22Larghezza delle poste di foraggiamento e superficie del box per gli ovini10 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 20081. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la superficie calpestabile deve essere di:
0,5 m2per gli agnelli da ingrasso di 25–50 kg;
0,7 m2per gli ovini di un anno di 50–60 kg;
1,0 m2per le pecore madri di 60–70 kg senza agnelli;
1,5 m2per le pecore madri di 60–70 kg con agnelli;
1,5 m2per gli arieti di oltre 70 kg. 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la larghezza della posta di foraggiamento deve essere di:
20 cm per gli agnelli da ingrasso di 25–50 kg;
30 cm per gli ovini di un anno di 50–60 kg;
40 cm per le pecore madri di 60–70 kg senza agnelli;
60 cm per le pecore madri di 60–70 kg con agnelli;
50 cm per gli arieti di oltre 70 kg.
La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
52Allegato 1 tabella 5 cifre 21, 32 e 33Superficie dei box, superficie della posta e numero di poste di foraggiamento per i caprini10 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 20081. Per i box singoli esistenti il 1° settembre 2008 la superficie di ogni box box deve essere di 2,5 m2per le capre di oltre 12 mesi e di 3,0 m2per i caproni. 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la superficie di ogni box deve essere di 0,4 m2per i capretti fino a tre mesi, di 0,9 m2per le capre fino a 12 mesi, di 1,0 m2per le capre di oltre 12 mesi e di 1,5 m2per i caproni.
Almeno l’80 per cento dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. 3. Per ogni animale deve esserci almeno una posta di foraggiamento.
53Allegato 1 tabella 5 cifra 12 osservazione 2Poste perforate2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008Al massimo il 25 per cento della posta può essere perforato.
54Allegato 1 tabella 7Superficie per equidi2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori al 75 per cento delle dimensioni minime elencate nella tabellaPossibilità di coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della specie
55Allegato 1 tabella 7Superficie per equidi5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori alle dimensioni minime elencate nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse
56Allegato 1 tabella 9‑1 cifre 121 e 122Posatoi per pulcini e galline giovani2 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
57Allegato 1 tabella 10 cifre 12 e 13, 23 e 24Superfici per la detenzione in gruppo di cani domestici in box e canili5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
58Allegato 1 tabella 11 cifre 12 e 13Superfici per i gatti domestici5 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
59Allegato 2Recinti per gli animali selvatici10 anniDetenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi requisiti minimi
60Allegato 3 tabelle 1 e 2Requisiti minimi per la detenzione di roditori in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio2 annidetenzioni di roditori da laboratorio esistenti il 1° settembre 2008
61Allegato 4 tabelle 1 e 2Altezza minima dei compartimenti per il trasporto di bovini, suini, ovini, caprini ed equidi5 anni
62Allegato 4 tabella 3Spazio minimo per il trasporto di volatili5 anni

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